RISPARMIATORE “SCUDATO”, MEZZO AVVISATO. TUTTO (O QUASI) QUELLO CHE ORA GLI “SCUDATI” VOGLIONO SAPERE.

Chi aderendo allo scudo fiscale pensava di aver chiuso definitivamente i propri rapporti con il Fisco pagando il 5% con l’ultima sanatoria fiscale del 2009 (poi con il 6% e 7% per le operazioni di scudo definite nel 2010), mastica amaro. O amarognolo. E non va meglio a quanti hanno aderito ai precedenti scudi del 2001 e 2003 tutti varati dal governo Berlusconi.

Su tutti gli scudati la manovra “Salva Italia” che oggi dovrebbe essere approvata dal Parlamento prevede nuove tasse sotto forma di imposte di bollo annuali. Pena la perdita dell’anonimato. Anche se difficilmente coloro che hanno aderito al primo scudo (2001/2002) potrebbero subire sanzioni in virtù della decorrenza dei termini di prescrizione per l’accertamento.

Nuove tasse dunque se si vuole continuare a mantenere l’anonimato. Che vanno pagate da parte di chi ha scelto la regolarizzazione, il sia il rimpatrio fisico sia quello giuridico. Quindi sia che i capitali siano detenuti presso una banca italiana come presso una banca straniera.

PACTA SUNT SERVANDA

Con questo prelievo sui capitali scudati lo Stato, secondo  Roberto Lenzi – avvocato specializzato in diritto finanziario e pianificazione patrimoniale dello studio LenzieAssociati – si “viola un principio cardine: pacta sunt servanda, i patti devono essere osservati, specie quando sono stipulati tra cittadino e Stato. La certezza del diritto, in uno Stato moderno, si fonda su questo principio. Ogni legge che cancelli o modifichi una legge esistente non può non prevedere una clausola di salvaguardia per chi ha beneficiato del diritto messo in discussione. Comunque, al di là dell’ammontare del prelievo, si apre un precedente assai negativo che mina la credibilità stessa dello Stato di diritto e che potrebbe essere messa in discussione o non presa nel dovuto rispetto dai cittadini di fronte a futuri nuovi provvedimenti”.

LA MANOVRA SUGLI “SCUDATI” IN PILLOLE
Ecco in sintesi il “conto” da pagare:

L’1% nel 2012 delle attività ancora segretate al 6 12 2011 (da pagare il 16 febbraio 2012)
L’ 1,35% nel 2013 delle attività ancora segretate al 31 12 2012 (da pagare il 16 febbraio 2013)
e poi lo 0,4% ogni anno a partire dal 2014  (quindi da pagare il 16 febbraio 2014 e successivi) calcolato sulle attività ancora segretate alla fine di ogni anno precedente se il contribuente vorrà mantenere “segretato” il conto.

Quindi tutte le aliquote si calcolano sul valore delle “attività ancora segretate” al 31 dicembre dell’anno precedente (tranne che per il 2011 dove fa riferimento la data del 6 dicembre 2011).

E’ prevista inoltre un’ulteriore imposta di bollo speciale dell’1% solo per il 2012 per gli eventuali soldi prelevati/bonificati prima del 6 dicembre 2011 dalla posizione originaria “scudata”.

Oltre che per i capitali scudati questa manovra tocca anche chi ha esportato con tutti i crismi i propri capitali (ovvero con dichiarazione sul modello RW). Sarà, infatti, tassato (dello 0,1% annuo per il 2011-2012 e dello 0,15% dal 2013) anche il valore delle attività finanziarie detenute all’estero (indipendentemente dal fatto che siano state o meno scudate) da persone fisiche residenti in Italia. In pratica subiscono lo stesso trattamento dei patrimoni mobili detenuti in Italia come avevamo ipotizzato correttamente nell’articolo precedente dedicato all’analisi dell’apertura di un conto deposito o titoli all’estero.

Inoltre, dal 2011 è stata istituita una imposta sul valore degli immobili situati all’estero posseduti da persone fisiche residenti in Italia. Saranno tassati con un prelievo pari allo 0,76% (calcolato sul valore d’acquisto o in carenza sul valore di mercato). Dall’imposta dovuta si detrae l’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato in cui è sito l’immobile.

CHI REGOLERA’ I RAPPORTI CON IL FISCO

L’imposta di bollo sarà trattenuta dagli Intermediari entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora secretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il versamento del 2012 il bollo sarà applicato al capitale risultante alla data di entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011).Il pagamento dell’imposta di bollo garantirà al contribuente l’anonimato, che decadrà quando l’imposta di bollo non sarà più trattenuta dagli intermediari, i quali effettueranno un’apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Occorrerà comunque attendere la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione operativa del provvedimento e rispondere ai tanti quesiti che ancora aleggiano.

Ma cosa significa concretamente perdere l’anonimato? Cosa si rischia a non pagare questa imposta se si appartiene al girone degli “scudati”?  Cosa può conoscere il Fisco delle ricchezze dei contribuenti? Cosa accade quando si movimenta il conto “scudato”? (continua per gli abbonati)
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